venerdì 23 luglio 2010

ERRATA CORRIGE

L'UNI ha pubblicato l'errata corrige della UNITS 11300 parte 1.

Si può scaricare gratuitamente al seguente indirizzo:

http://webstore.uni.com/unistore/public/productdetails?productId=UNI1130001C1!EIT

Le modifiche riguardano chiarimenti in merito a simboli e definizioni, ma introduce alcune importanti precisazioni:
1) riferisce i dati climatici al periodo considerato in particolare quando il fabbisogno è riferito a frazione di mese, questo vuol dire una valutazione più puntuale e corrispondente alla situaizone climatica reale, penso che questo porti ad una riduzione del valore del fabbisogno di energia termica utile;

2) chiarisce quando si debbano considerare le zone termiche non climatizzate;

3) definisce il valore di ricambio d'aria per le attività industriali ed artigianali pari a quello delle residenze, cioè a 0, 3 V/h, questo dato prima non era indicato.

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venerdì 16 luglio 2010

“Non si nasce imparati”, a meno che …

Nelle more dell’approvazione del decreto attuativo dell’art.4 lettera c) del Dlgs 192/2005, relativo ai requisiti professionali dei soggetti abilitati a redigere i certificati energetici, allo stato attuale vale quanto previsto dall’allegato 3 del DLgs 115/2008. La Regione Puglia ha istituito come obbligatorio la partecipazione ad un corso di formazione per poter essere abilitati a redigere i certificati energetici. A seguito del ricorso degli Ordini degli ingegneri pugliesi tale obbligo è stato dichiarato incostituzionale dato che alle regioni non compete l’istituzione di nuove figure professionali o limitazioni all’esercizio delle professioni. Infatti Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, ecc… prevedono la possibilità di “abilitazione alla redazione dei certificati energetici” anche da parte di professionisti in possesso di “adeguata esperienza”, senza che abbiano seguito obbligatoriamente un corso.
Nel rispetto del diritto e delle regole della professione e competenze degli architetti e degli ingegneri (giuridicamente unici professionisti abilitati a redigere le certificazioni “de facto” dato che né geometri né periti termotecnici hanno competenze in materia sia di edificio sia di impianto) è un “sentire comune” da parte di alcuni Ordini degli Architetti ed Ordine degli Ingegneri di ritenere che il solo fatto di essere laureati ed abilitati all’esercizio alla professione li renda competenti in materia energetica, … per scienza infusa.
Questo approccio svilisce la figura professionale dato che non “favorisce” l’aggiornamento delle competenze professionali in un settore (energia+edilizia e certificazione, ma lo stesso vale per altre materie, acustica, sicurezza, ambiente ecc..) quanto mai complesso ed in costante evoluzione dal punto di vista legislativo, normativo e tecnico-progettuale.
A questo si aggiunge il fatto che geometri, periti edili e periti termotecnici nell’esercitare la professione sono obbligati all’aggiornamento professionale, mentre i laureati no.
Fortunatamente le buone prassi (ovvero il professionista che si aggiorna) possono sopperire alle mancanze del diritto.

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