RINNOVO Detrazioni Ristrutturazione Edilizia e
Riqualificazione Energetica
Le agenzie di stampa e le riviste di settore hanno riportato
la notizia del rinnovo delle detrazioni per la ristrutturazione edilizia e la
riqualificazione energetica.
La LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 prevede il rinnovo delle detrazioni per la Riqualificazione Energetica e Ristrutturazione Edilizia degli edifici, gli unici provvedimenti anti-ciclici adottati dal 2007 ad oggi per il settore edile.
Le detrazioni per la RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA sono rinnovate
fino al 2016 con 2 scaglioni temporali:
- fino al 31 dicembre 2014, rimane la detrazione del 65% per
la riqualificazione energetica,
- dal 1 gennaio e fino al 31 dicembre 2015, la detrazione si
riduce dal 65% al 50%.
Nel caso di interventi su parti condominiali le scadenze
sono “allungate”
- fino al 30 giugno 2015, rimane la detrazione del 65% per
la riqualificazione energetica,
- dal 1 luglio 2015 e fino al 30 giugno 2016, la detrazione
si riduce dal 65% al 50%.
Le detrazioni per la RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, solo per le
residenze e solo per un importo massimo di 96.000 e per unità immobiliare, sono
rinnovate fino al 2016 con 3 scaglioni temporali:
- fino al 31 dicembre 2014, rimane la detrazione del 50% per
la ristrutturazione edilizia,
- dal 1 gennaio e fino al 31 dicembre 2015, la detrazione si
riduce dal 50% al 40%,
- dopo tale data ritornerà ad essere il 36%, come da legislazione
previgente.
Inoltre vengono rinnovate, nel caso i cui si ristrutturi, le
detrazioni del 50% degli importi per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici
di Classe A o A+, fino ad un massimo di 10.000 €, anche nel caso in cui l’importo
dei mobili sia maggiore di quello della ristrutturazione.
L’Agenzia delle Entrate ha elaborato due utili guide per individuare
l’elenco degli interventi e gli adempimenti amministrativi.
NOVITA’ Attestato
di Prestazione Energetica
Il Decreto
Legge 145/2013 modifica, nuovamente, quanto introdotto il 4 agosto con il DL 63/2013,
convertito con la Legge 90/2013, che a sua volta modificava il Dlgs 192/2005 e
smi, in materia di prestazione e certificazione energetica degli edifici. In
particolare modifica i commi 3 e 3-bis dell’articolo 6, quello che introduceva
la nullità del contratto in caso di non allegazione dell’Attestato di
Prestazione Energetica. Il nuovo articolo 6 comma 3 mantiene l’obbligo di
allegare apposita clausola in merito all’Attestato di Prestazione nel caso di
trasferimento a titolo oneroso in caso di compravendita o locazione, e, nel
caso di compravendita all’obbligo di allegarne copia.
La
sanzione prevista è una sanzione pecuniaria da 3.000 a 18.000 € in caso di compravendita,
e tra 1.000 e 4.000 € in caso di locazione, inoltre viene specificato chi applica
la sanzione, la Guardia di Finanza o l’Agenzia delle Entrate.
Viene
quindi eliminata la sanzione che prevedeva la
nullità del contratto e l’obbligo di allegazione nel caso di trasferimento
a titolo gratuito, prevista dal precedente art.3-bis.
A supporto si riportano di seguito il testo integrale dei
provvedimenti.
Buon Anno !
Kristian Fabbri
(Riproduzione riservata. Il materiale contenuto è consultabile e riproducibile a patto di citarne fonte ed autore ed i relativi link)
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LEGGE 27 dicembre
2013, n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014).
(GU n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87)
139. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 3-bis, sono premesse le seguenti
parole:
«A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento
di cui al comma 12,»;
b) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai
seguenti:
«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura
del:
a) 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno
2013 al 31 dicembre 2014;
b) 50 per cento, alle spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al
31 dicembre 2015.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali
di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte
le unita' immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:
a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al
30 giugno 2015;
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º luglio 2015
al 30 giugno 2016»;
c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «da adottare entro
il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31
dicembre 2015»;
d) all'articolo 16:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo
16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate,
relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis,
spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle
stesse non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare. La detrazione e'
pari al:
a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012
al 31 dicembre 2014;
b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015
al 31 dicembre 2015»;
2) al comma 1-bis, le parole da: «fino al 31 dicembre 2013»
a:
«unita' immobiliare» sono sostituite dalle seguenti: «fino
ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita'
immobiliare, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del:
a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre
2014;
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015
al 31 dicembre 2015»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al
comma 1 e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza
del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto
di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonche'
A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta
energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in
dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle
spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed e' calcolata su un
ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Le spese di cui al
presente comma non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione
di cui al comma 1».
L’ultimo periodo è stato soppresso dal DL 151/2013
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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013 , n. 145
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Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”,
per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei
premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO
2015.
Art.1
Comma 7. All’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, i commi 3 e 3 -bis sono sostituiti
dal seguente:
«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti
di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di
locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è
inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano
di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva
dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli
edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì
allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità
immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti
sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro
1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e,
se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà.
L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di
Finanza o, all’atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal
presente comma, dall’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’ulteriore corso del
procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689.».
Comma 8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente
causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell’articolo 6 del
decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica altresì ai richiedenti, in luogo
di quella della nullità del contratto anteriormente prevista, per le violazioni
del previgente comma 3 -bis dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all’entrata
in vigore del presente decreto, purché la nullità del contratto non sia già
stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.
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