Nelle more dell’approvazione del decreto attuativo dell’art.4 lettera c) del Dlgs 192/2005, relativo ai requisiti professionali dei soggetti abilitati a redigere i certificati energetici, allo stato attuale vale quanto previsto dall’allegato 3 del DLgs 115/2008. La Regione Puglia ha istituito come obbligatorio la partecipazione ad un corso di formazione per poter essere abilitati a redigere i certificati energetici. A seguito del ricorso degli Ordini degli ingegneri pugliesi tale obbligo è stato dichiarato incostituzionale dato che alle regioni non compete l’istituzione di nuove figure professionali o limitazioni all’esercizio delle professioni. Infatti Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, ecc… prevedono la possibilità di “abilitazione alla redazione dei certificati energetici” anche da parte di professionisti in possesso di “adeguata esperienza”, senza che abbiano seguito obbligatoriamente un corso.
Nel rispetto del diritto e delle regole della professione e competenze degli architetti e degli ingegneri (giuridicamente unici professionisti abilitati a redigere le certificazioni “de facto” dato che né geometri né periti termotecnici hanno competenze in materia sia di edificio sia di impianto) è un “sentire comune” da parte di alcuni Ordini degli Architetti ed Ordine degli Ingegneri di ritenere che il solo fatto di essere laureati ed abilitati all’esercizio alla professione li renda competenti in materia energetica, … per scienza infusa.
Questo approccio svilisce la figura professionale dato che non “favorisce” l’aggiornamento delle competenze professionali in un settore (energia+edilizia e certificazione, ma lo stesso vale per altre materie, acustica, sicurezza, ambiente ecc..) quanto mai complesso ed in costante evoluzione dal punto di vista legislativo, normativo e tecnico-progettuale.
A questo si aggiunge il fatto che geometri, periti edili e periti termotecnici nell’esercitare la professione sono obbligati all’aggiornamento professionale, mentre i laureati no.
Fortunatamente le buone prassi (ovvero il professionista che si aggiorna) possono sopperire alle mancanze del diritto.
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venerdì 16 luglio 2010
venerdì 23 aprile 2010
Pubblicità
Su un quotidiano ho notato la pubblicità di ENEL “Anche le case hanno un classe energetica – Scopri come avere la certificazione energetica” su un altro opuscolo di compravendite immobiliari leggo “Certifica - Il servizio di certificazione energetica del gruppo Tizio” e poi una pubblicità di una impresa di costruzione che pubblicizza un nuovo residence con 23 appartamenti certificati in Classe A, con tanto di scala delle classi energetiche A-G dal Certificato Regionale.
Alcuni operatori di settore nel Modenese notano una maggiore difficoltà di vendita gli edifici di nuova costruzione i cui lavori sono terminati in questo anno e che sono al di sotto della Classe C, a prescindere dal rispetto dei limiti minimi di legge.
Alcuni operatori di settore nel Modenese notano una maggiore difficoltà di vendita gli edifici di nuova costruzione i cui lavori sono terminati in questo anno e che sono al di sotto della Classe C, a prescindere dal rispetto dei limiti minimi di legge.
giovedì 11 marzo 2010
DIRETTIVA 2002/91/CE RECASTING
Il 17 maggio 2010 sarà discussa dal Parlamento Europea in sessione plenaria la seconda lettura della “rifusione” della Direttiva 2002/91/CE, che aggiornerà (e sostituisce) la precedente Direttiva. Gli Stati membri dovranno quindi recepirla adeguando la propria legislazione in materia. In Italia non si è ancora concluso il processo di recepimento a livello nazionale, visto che manca il Decreto Attuativo sul requisito dei soggetti certificatori, ma lo Stato ed alcune Regioni (dal 18 marzo saranno operative anche le procedure in Toscana) hanno legiferato in materia, rivoluzionando il settore delle costruzioni. Il dibattito in materia di rendimento e certificazione energetica si concentra su vari temi, tra questi:
INCIDENZA DEL SETTORE COSTRUZIONI per raggiungere gli obiettivi EU del 20-20-20%, quindi non solo aggiungere fonti rinnovabili (soluzione semplice), ma ripensare la stessa funzione della progettazione architettonica in termini energetici;
APPROCCIO TERMOECONOMICO: nella direttiva è riportato in più parti ed all’articolo 5 “livelli ottimali in funzione dei costi” la relazione tra prestazione energetica, intervento edilizio e costi di investimento per l’intervento e dei risparmi economico/energetici conseguenti, la stessa definizione di “ristrutturazione importante” è espressa in funzione del costo complessivo delle ristrutturazione;
PRETESA DI ALTE PRESTAZIONI DEGLI EDIFICI fino a prevede che gli Stati si dotino di un piano nazionale per i “Net zero Energy buildings”, edifici a consumo di energia NULLO;
Il richiamo alla Direttiva 2006/32/CE ed agli esperti qualificati e riconosciuti che operino in maniera competente ed indipendente, da qui la necessità e la possibilità di aggiornarsi come professionisti.
Nel mercato vi sono tre tipi di imprenditori e professionisti: quelli bravi, quelli meno bravi e quelli furbi. La Direttiva ed il certificato energetico consente di premiare le imprese brave se si avvalgono di professionisti che operano seriamente, con il riconoscimento “sociale” ed economico, alla imprese meno brave di migliorarsi, ed a quelle furbe di trovare (almeno) dei concorrenti.
Per ulteriori informazioni:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5716032
- le differenti classificazioni presenti a livello nazionale e regionale,
- il ruolo di terzietà del soggetto certificatore, avversato da alcune categorie che ritengono il ruolo del professionista capace di garantire la messa in dubbio dei contenuti del proprio operato;
- le finalità della stessa certificazione energetica, vista non come mezzo e strumento comunicativo per il mercato (come ritengo debba essere usata dagli operatori del settore) ma come fine
- oltre ad altri temi legati alle soluzioni tecnologie iper-isolanti, l’uso di fonti rinnovabili (prediligendo il fotovoltaico) e le metodologie di calcolo (per fortuna in Italia valgono le UNI TS 11300 e solo la Lombardia ha scelto, leggittimamente, di dotarsi di un proprio metodo)
INCIDENZA DEL SETTORE COSTRUZIONI per raggiungere gli obiettivi EU del 20-20-20%, quindi non solo aggiungere fonti rinnovabili (soluzione semplice), ma ripensare la stessa funzione della progettazione architettonica in termini energetici;
APPROCCIO TERMOECONOMICO: nella direttiva è riportato in più parti ed all’articolo 5 “livelli ottimali in funzione dei costi” la relazione tra prestazione energetica, intervento edilizio e costi di investimento per l’intervento e dei risparmi economico/energetici conseguenti, la stessa definizione di “ristrutturazione importante” è espressa in funzione del costo complessivo delle ristrutturazione;
PRETESA DI ALTE PRESTAZIONI DEGLI EDIFICI fino a prevede che gli Stati si dotino di un piano nazionale per i “Net zero Energy buildings”, edifici a consumo di energia NULLO;
Il richiamo alla Direttiva 2006/32/CE ed agli esperti qualificati e riconosciuti che operino in maniera competente ed indipendente, da qui la necessità e la possibilità di aggiornarsi come professionisti.
Nel mercato vi sono tre tipi di imprenditori e professionisti: quelli bravi, quelli meno bravi e quelli furbi. La Direttiva ed il certificato energetico consente di premiare le imprese brave se si avvalgono di professionisti che operano seriamente, con il riconoscimento “sociale” ed economico, alla imprese meno brave di migliorarsi, ed a quelle furbe di trovare (almeno) dei concorrenti.
Per ulteriori informazioni:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5716032
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