Riporto un caso da un forum (autorizzazione concessa):
<< incarico per 6 Ace di un complesso di 6 unità a
schiera dello stesso organismo edilizio con impianti autonomi (...) inizio a
realizzare gli ACE (...) risultato classi D. Oggi ricevo telefonata del
costruttore in***to nero perchè ha avuto
dei problemi con gli acquirenti a presentare certificati con delle classi così
basse e che, visto che un altro certificatore gli ha promesso di classificare
tutto in classe C e B il lavoro non sarà considerato, ma riassegnato a lui e
anzi questo "professionista" cercherà se possibile di modificare
anche i certificati già registrati.
Possibile che esistano veramente dei
"professionisti" così? >>
EPILOGO
<< Sono così ricorsi ad un altro certificatore che, a detta loro
grazie ad
un software
che
fa le classi più alte, sta certificando
le loro
costruzioni tutte in A e B..e stiamo parlando di palazzine condominiali
con radiatori e nicchie nella pareti con isolamento ad
intercapedine di 8 cm
per
37cm di spessore totale delle pareti esterne […]
In realtà credo che l'ACE un risultato davvero lo
abbia avuto e cioè che da quando esiste gli acquirenti sono attenti anche ad un aspetto, quello del consumo energetico, che prima era totalmente non considerato e di conseguenza chi costruisce oggi
non può più costruire con le stesse caratteristiche di 20 anni fa. >>
Anche se non rappresentativo il caso evidenzia un mercato delle costruzioni non è ancora attento alle potenzialità ed ai rischi della comunicazione della prestazione energetica degli immobili, che non è legata al 'qui ed ora' del momento della vendita, ma alla gestione ed ai costi nel tempo.
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Post Scriptum:
“La vendita di un immobile destinato ad uso abitativo, ma sprovvisto del certificato di abitabilità determina la carenza di un requisito essenziale del contratto, per cui, in favore dell'acquirente scatta il diritto al risarcimento. E ’ quanto previsto dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione nella sentenza 29 agosto 2011, n. 17707” [da Altalex - Quotidiano d'informazione giuridica - n.3396del 31.10.2011]