giovedì 11 marzo 2010

DIRETTIVA 2002/91/CE RECASTING

Il 17 maggio 2010 sarà discussa dal Parlamento Europea in sessione plenaria la seconda lettura della “rifusione” della Direttiva 2002/91/CE, che aggiornerà (e sostituisce) la precedente Direttiva. Gli Stati membri dovranno quindi recepirla adeguando la propria legislazione in materia. In Italia non si è ancora concluso il processo di recepimento a livello nazionale, visto che manca il Decreto Attuativo sul requisito dei soggetti certificatori, ma lo Stato ed alcune Regioni (dal 18 marzo saranno operative anche le procedure in Toscana) hanno legiferato in materia, rivoluzionando il settore delle costruzioni. Il dibattito in materia di rendimento e certificazione energetica si concentra su vari temi, tra questi:
  • le differenti classificazioni presenti a livello nazionale e regionale,
  • il ruolo di terzietà del soggetto certificatore, avversato da alcune categorie che ritengono il ruolo del professionista capace di garantire la messa in dubbio dei contenuti del proprio operato;
  • le finalità della stessa certificazione energetica, vista non come mezzo e strumento comunicativo per il mercato (come ritengo debba essere usata dagli operatori del settore) ma come fine
  • oltre ad altri temi legati alle soluzioni tecnologie iper-isolanti, l’uso di fonti rinnovabili (prediligendo il fotovoltaico) e le metodologie di calcolo (per fortuna in Italia valgono le UNI TS 11300 e solo la Lombardia ha scelto, leggittimamente, di dotarsi di un proprio metodo)
La nuova Direttiva porterà alcune novità ed è utile conoscerle anche per cercare di capire la volontà del legislatore:

INCIDENZA DEL SETTORE COSTRUZIONI per raggiungere gli obiettivi EU del 20-20-20%, quindi non solo aggiungere fonti rinnovabili (soluzione semplice), ma ripensare la stessa funzione della progettazione architettonica in termini energetici;

APPROCCIO TERMOECONOMICO: nella direttiva è riportato in più parti ed all’articolo 5 “livelli ottimali in funzione dei costi” la relazione tra prestazione energetica, intervento edilizio e costi di investimento per l’intervento e dei risparmi economico/energetici conseguenti, la stessa definizione di “ristrutturazione importante” è espressa in funzione del costo complessivo delle ristrutturazione;

PRETESA DI ALTE PRESTAZIONI DEGLI EDIFICI fino a prevede che gli Stati si dotino di un piano nazionale per i “Net zero Energy buildings”, edifici a consumo di energia NULLO;

Il richiamo alla Direttiva 2006/32/CE ed agli esperti qualificati e riconosciuti che operino in maniera competente ed indipendente, da qui la necessità e la possibilità di aggiornarsi come professionisti.

Nel mercato vi sono tre tipi di imprenditori e professionisti: quelli bravi, quelli meno bravi e quelli furbi. La Direttiva ed il certificato energetico consente di premiare le imprese brave se si avvalgono di professionisti che operano seriamente, con il riconoscimento “sociale” ed economico, alla imprese meno brave di migliorarsi, ed a quelle furbe di trovare (almeno) dei concorrenti.

Per ulteriori informazioni:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5716032

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